Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: qualificazione operatori economici

qualificazione OS 6
QUESITO del 19/12/2017

Buongiorno.
In caso di affidamento di lavori interamente di categoria OS 6, possono partecipare e qualificarsi imprese con la sola categoria OG 1.

In attesa di riscontro saluto cordialmente.
Gaetano Sciascia

In vigenza del D.Lgs.163/2006 furono banditi, aggiudicati ed avviati i lavori per la realizzazione di uno svincolo stradale. Aggiudicataria risultò una A.T.I. verticale: la mandataria contribuiva con la categoria OG3, possedendo solo quella, la mandante con la OS12-A.
Successivamente la mandante entrava in stato di liquidazione e manifestava un forte disinteresse per i lavori, considerato che i lavori eseguiti non avevano mai coinvolto la categoria di competenza della mandante, si è ritenuto di poter proseguire con la realizzazione dell’opera.
Alla richiesta della mandataria di sostituzione della mandante questo Servizio rispose negativamente invocando l’art.37 co.18 del D.Lgs.163/2006 che fra le fattispecie contemplate per la sostituzione della mandante non prevede lo stato di liquidazione.
Allo stato attuale è diventato necessario eseguire le lavorazioni di cui alla categoria OS12-A mentre la mandante presenta ancora le criticità descritte aggravate dal mancato rinnovo dell’attestazione SOA come rilevabile dal sito dell’ANAC.
Nuovamente la mandataria ha chiesto di poter sostituire la mandante considerando che l’art.48 co.18 del D.Lgs.50/2016, cogliendo evidentemente un’esigenza del mondo dell’impresa, prevede tale possibilità anche nel caso di stato di liquidazione della mandante.
Alla luce di quanto descritto è corretto autorizzare tale sostituzione?

Qualificazione
QUESITO del 03/09/2019

Il C.S.A. per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, prevede categoria prevalente OS6 di II^ ed OG1 di I^ classifica per un ammontare complessivo di €599.600,00. Atteso che la categoria OS6 appartiene a quelle categorie a qualificazione non obbligatoria, è possibile affidare i lavori ad operatore qualificato in OG1 classifica II^?

Avvalimento permanente
QUESITO del 16/01/2020

In una procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori è richiesta per la partecipazione la categoria OG2 Classifica II. Nel disciplinare di gara è stato indicato che è vietato l’avvalimento per la categoria OG2.
Si chiede:
1) Un Operatore economico con avvalimento in attestazione permanente può partecipare alla gara?
2) Se può partecipare che documentazione amministrativa deve produrre in sede di gara.
Grazie.

Dovremmo bandire una gara di lavori relativa allo smaltimento di amianto con obbligo di SOA in Cat OG 12
Si chiede, cortesemente, se l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali sia un requisito obbligatorio e strettamente correlato alla predetta categoria e/ o se la Categoria SOA OG 12 e l'Albo Gestori possano operare disgiuntamente.

Per individuare la classifica SOA da richiedersi ai concorrenti di una gara d'appalto, va considerato l'importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oppure comprensivo dei predetti oneri? In quest'ultimo caso, in presenza di lavori rientranti in più categorie, con quale criterio gli oneri complessivi vanno ripartiti fra le diverse categorie?

Gara per affidamento progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.
Sono previste la relazione archeologica e la relazione geologica. Il bando oltre ai requisiti di idoneità professionale prevede come requisito di capacità tecnica (di seguito denominato requisito) l’espletamento di servizi analoghi nel decennio precedente.
Il bando prevede che per R.T. orizzontali il requisito dell’elenco dei servizi debba essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti (parrebbe dalla Relazione AIR e nota illustrativa ANAC in qualsivoglia misura ma comunque mai pari a zero).
Partecipa un raggruppamento costituito da un capogruppo A e tre mandanti B,C e D:
A (ingegnere) + B (geologo) + C(geometra)+D (Archeologo).
- A da solo soddisfa il requisito come valore.
- C dichiara di occuparsi del coordinamento per la sicurezza ma non ha alcun requisito come servizi analoghi;
- D è un archeologo e non ha effettuato servizi analoghi di cui all’art. 157.
Si chiede un parere in merito a:
1) è corretto che poiché C mandante non da alcun contributo al requisito il concorrente deve essere escluso anche se il R.T. nel complesso soddisfa il requisito;
2) se la posizione dell’Archeologo può essere assimilata a quella del Geologo o se invece essendo mandante porta inevitabilmente all’esclusione per carenza del requisito;
3) in generale quando un operatore non laureato in architettura o ingegneria (penso ad un laureato in fisica che si presenta come tecnico in acustica o a un tecnico abilitato in prevenzione incendi) decide di presentarsi come mandante anziché solo nel gruppo di lavoro ma non apporta alcun contributo al requisito ciò porta all’esclusione ?
4) in generale se l’ archeologo, il tecnico in acustica, il coordinatore per la sicurezza facessero parte del gruppo di lavoro senza essere mandanti non sussisterebbe alcun problema alla partecipazione del raggruppamento ?
Grazie per la collaborazione.

Buonasera,
la presente per chiedere cortesemente:
in un appalto di lavori di importo pari ad €164.000 di cui €130.000 categoria prevalente OG3 ed €34.000 categoria scorporabile OG10 è ammissibile un impresa NON in possesso di SOA ma dei:
requisiti ex art. 90 dpr 207/2010 con lavori analoghi OG3
e
requisiti ex art. 90 dpr 207/2010 con lavori analoghi OG10?
Grazie e cordiali saluti
Maura

Nel parere ANAC 77/2020 si dice che in caso di RT MISTO è consentito al mandatario qualificarsi ed eseguire prestazioni riconducibili oltre alla prestazione principale anche a quelle secondarie. Si chiede se anche nel caso di RT Verticale sia consentito che la mandataria si qualifichi ed esegua una o più delle prestazioni secondarie: Ad esempio GARA SERVIZI Prestazione Principale: MANDATARIA; Secondaria 1: sempre la MANDATARIA; Secondaria 2: Mandante. Il dubbio nasce dal fatto che l'art. 48, comma 2 Codice dei contratti pubblici parlando di RT verticale per forniture o servizi stabilisce: " per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie". Nel parere 77/2020 infatti si è ritenuto possibile che la mandataria si qualificasse ed eseguisse prestazioni secondarie ma trattavasi di RT MISTO.

Dovendo appaltare lavori in categoria OG1 classifica III mediante invito a 10 ditte, si chiede se sia possibile invitare ditte con categoria OG1 classifica I e classifica II, prevedendo nella lettera di invito la possibilità di avvalimento.

L'art. 5 del DM 165/2017 quale requisito generale prevede che: l’iscrizione dell’impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall’articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, deve essere relativa: ..............c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d’arte;
Ciò significa che in una gara di lavori su bene immobile vincolato la ditta in possesso di OG2 ma nel cui camerale non risulti la dicitura "per conservazione e restauro di opere d’arte." debba essere esclusa?

sciolglimento ATI
QUESITO del 30/09/2020

Un appalto per l'affidamento del servizio di parcheggi a pagamento fu affidato ad una ATI composto da 2 imprese. Al momento della partecipazione una impresa già possedeva tutti i requisiti. Ora è pervenuo atto di scioglimento dell'A.T.I.
E' possibile continuare l'affidamento con l'impresa che già possedeva tutti i requisiti prendendo atto dello scioglimento dell'ATI?

Qualora un OE aggiudicatario di una gara, dimostri di essere in possesso di una certificazione SOA in corso di validità, potrebbe l’SA evitare di dover effettuare il controllo sul possesso dei requisiti generali? In considerazione della complessità di documenti, controlli, rilevazione sui fatturati d’impresa e soprattutto in virtù del fatto che un’organizzazione terza ne abbia già controllato il possesso di tutti i requisiti necessari al poter negoziare con la PA, a parere di questa SA sarebbe ridondante effettuare nuovamente i controlli e, al contrario, sarebbe un’accelerazione nel poter divenire celermente alla definizione della pratica. Inoltre il MEPA, nella sezione di invio fornitori dell’RdO, permette di individuare in maniera capillare tutti gli OE in possesso di SOA con conseguente eventuale enorme semplificazione qualora il precedente ragionamento fosse corretto. Eventualmente l’SA potrebbe inviare un’unica PEC per controllare la veridicità della SOA ad un eventuale ente preposto qualora esista. Sarebbe percorribile tale ragionamento?

Le semplificazioni citate nel parere in oggetto si suppone siano relative ai controlli a campione fatti da CONSIP su un campione significativo di ditte iscritte al MEPA previsto dall’art. 36 co. 2 bis del D. Los. 50/16: come può la SA sapere se gli stessi sono stati fatti sull’aggiudicatario? Per rendere la gara più snella e ristretta nei termini di aggiudicazione, potrebbe l’SA richiedere ai partecipanti se tali controlli sono stati eseguiti da CONSIP con esito favorevole e, in caso di risposta affermativa procedere all’aggiudicazione dopo averne chiesto conferma a CONSIP tramite la funzione MEPA FILO DIRETTO COL PROGRAMMA? Nelle more della risposta di CONSIP, si potrebbe divenire all’aggiudicazione ragionando sul fatto che, se il controllo in parola avesse dato esito negativo, la ditta sarebbe stata estromesso dal MEPA e quindi per forza i requisiti generali sono stati positivamente verificati?

Il concetto espresso con parere n. 835, vale anche per una medesima casistica nella quale però, in luogo del fatturato medio biennale, l'SA scelga come requisito speciale da porre in gara, una determinata classifica di qualificazione SOA? Relativamente a quest'ultimo aspetto l'SA per lavori che si attestano a livello di importo entro la classifica di qualificazione SOA di primo livello puo', per meglio tutelarsi, richiedere come requisito di gara ai fini della partecipazione, il possesso di una qualificazione SOA di livello superiore? Oppure entrerebbe in contenzioso?

Qualora un OE aggiudicatario di una gara, dimostri di essere in possesso di una certificazione SOA in corso di validità, potrebbe l'SA evitare di dover effettuare il controllo sul possesso dei requisiti generali? In considerazione della complessità di documenti, controlli, rilevazione sui fatturati d'impresa e soprattutto in virtù del fatto che un'organizzazione terza ne abbia già controllato il possesso di tutti i requisiti necessari al poter negoziare con la PA, a parere di questa SA sarebbe ridondante effettuare nuovamente i controlli e, al contrario, sarebbe un'accelerazione nel poter divenire celermente alla definizione della pratica. Inoltre il MEPA, nella sezione di invio fornitori dell'RdO, permette di individuare in maniera capillare tutti gli OE in possesso di SOA con conseguente eventuale enorme semplificazione qualora il precedente ragionamento fosse corretto. Eventualmente l'SA potrebbe inviare un'unica PEC per controllare la veridicità della SOA ad un eventuale ente preposto qualora esista. Sarebbe percorribile tale ragionamento?

Nell'ipotesi di avviare un affidamento per lavori di manutenzione con la forma dell'accordo quadro (art. 54 del Codice) ci si pone il seguente quesito:
Importo totale TRIENNALE presunto dell'accordo quadro: Euro 900.000,00
Presuntivamente ogni ANNO si affida all'impresa un contratto attuativo dell'accordo quadro di valore di Euro 300.00,00
Nella gara si deve chiedere il requisito della SOA in classifica 3 (per coprire i 900.000,00) oppure in classifica 1 (dato che ogni anno si affidano lavori per Euro 300.000,00 (per i quali basta la class. 1°)?

L'art. 61 del dpr 207/10 recita:
2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2.
Nel caso di ATI orizzontale fra 2 imprese la Mandataria al fine del rispetto dell'art. 92 co.2 deve avere una SOA che copra il 40% dei lavori ma può godere dell'aumento dell'un quinto per dimostrare il possesso dei requisiti pari al 50% +1?
Esempio: Importo lavori €550.000 con unica categoria SOA. La Capogruppo possiede cat. SOA class. I e la Mandante cat. SOA class. II: Va bene?

Si chiede il Vostro parere in merito alla possibilità dell'incremento della propria classifica di un quinto in caso di RTI orizzontale o RTI Verticale.

Si chiede a tal proposito di chiarire se, ai fini dell'incremento,

1) per gli RTI orizzontali è necessario che l'impresa raggruppata sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell' IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE DI GARA,

2) per gli RTI verticali che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell' IMPORTO DELLA CATEGORIA DEI LAVORI CHE INTENDE ASSUMERE o

se anche per gli RTI verticali occorre far riferimento all'IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE DI GARA.

La disciplina sui Consorzi prevede che, per quanto riguarda i requisiti economici e tecnico finanziari, tra di essi e le proprie ditte consorziate operi il c.d. "cumulo dei requisiti alla rinfusa". La normativa indica altresì che, il soggetto produttore dell'offerta economica in sede di gara nonché firmatario del contratto debba essere il Consorzio (e non la ditta consorziata esecutrice), il quale avrà anche l'onere di emettere fattura elettronica rispetto alla quale, la Stazione Appaltante, non avrà alcun obbligo di controllo sul pagamento del dovuto dal Consorzio alla consorziata. Tutto ciò premesso, poiché la norma parrebbe ricondurre ogni casistica direttamente al solo Consorzio si chiede conferma che, l'eventuale controllo dei requisiti generali qualora effettuato e fatte salve le semplificazioni previste dall'art. 36 comma 6-bis per gli acquisti svolti sui mercati elettronici, debbano essere effettuati esclusivamente nei confronti del Consorzio e non alla ditta consorziata esecutrice. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Per svolgere un'attività di riqualificazione di un'infrastrutura, si rende necessario effettuare: 1 - lavori agli impianti elettrici (OS30), idrico-sanitari (OS3) e termici di condizionamento (OS28); 2 - acquisto di materiali elettrici, idrici ed edili da costruzione; 3 - servizi di smaltimento di materiale di risulta. Trattandosi rispettivamente di lavori, forniture e servizi ossia di tre distinte fattispecie diversamente normate dal Codice dei contratti e successivi provvedimenti ad esso correlati, è corretto trattarle con tre distinte procedure, eventualmente ciascuna suddivisa in più lotti prestazionali/funzionali omogenei (Es.: per i lavori tre lotti OS30, OS3, OS28 oppure per le forniture altrettanti tre lotti relativi rispettivamente a materiale elettrico, idrico ed edile)? Si chiede conferma invece sull'impossibilita'/inopportunita' di effettuare un'unica procedura (Es.: RdO MEPA) contrmplante sia lavori che forniture che servizi suddivisa in numerosi lotti poiché riferita a tipologie totalmente eterogenee tra loro. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Gara a lotti e qualificazione SOA
QUESITO del 08/07/2022

Gara avente ad oggetto l’esecuzione di lavori pubblici, suddivisa in n. 3 lotti, in cui non è previsto nessun vincolo di partecipazione: il concorrente può partecipare a tutti i lotti.

Viene previsto un vincolo di aggiudicazione: il singolo operatore può aggiudicarsi massimo due (2) lotti.
Lotto 1 OG 1 500.000 € (Classifica II);
Lotto 2 OG 1 500.000 € (Classifica II);
Lotto 3 OG 1 1.000.000 € (Classifica III).

Nel caso in cui un singolo operatore economico si aggiudichi due lotti su tre (es.: lotto 1 e lotto 2), quale classificazione deve possedere l’aggiudicatario? È sufficiente la classifica II, oppure deve possedere la classifica III in ragione del cumulo dei requisiti dei lotti aggiudicati (500.000 € + 500.000 €)?

GRAZIE

Le dieci classifiche di qualificazione delle categorie SOA, sono contraddistinte da un numero romano e da un corrispettivo controvalore espresso in euro, da ritenersi al netto dell'IVA. In realtà la norma prevede che, ad esempio, un'attestazione SOA della categoria OG1 (lavori dell'edilizia civile ed industriale) nella I classifica, alla quale è associato l'importo di € 258.000 + IVA, abiliti però l'azienda all'esecuzione di appalti pubblici sino al 20% in più di tale cifra ossia, nel caso di specie , fino ad € 309.600 + IVA. Tale regola dell'importo aggiuntivo, potrebbe contribuire a generare errori nel disciplinare le condizioni amministrative dei bandi di gara. Nello specifico, in ragione di tale disposizione, qualora una Stazione Appaltante debba procedere ad esempio a regolamentare un procedura negoziata di lavori con importo a base di gara pari ad € 300.000 + IVA, quale classifica SOA dovrà richiede come obbligatoria per la partecipazione? La I riferita ad € 258.000 +IVA considerando anche la maggiorazione del 20% oppure la II con abilitazione fino ad € 516.000 + IVA? Ten. Col. Filippo STIVANI.

La Stazione appaltante, per avviare una selezione di Imprese per invito alla Procedura Negoziata per lavori, pubblica un avviso come previsto dalle LG ANAC n.4 Art. 5.1 con l’indicazione dei requisiti necessari per la partecipazione Categoria e Classe iscrizione Imprese.
A questo tipo di avviso rispondono numerose Imprese che sono prive del requisito per la partecipazione, e dichiarano che lo acquisiranno solo in futuro, e solo in caso di invito, mediante avvalimento.
Si pone il quesito se questa modalità non viola l’elemento base della selezione, ovvero il possesso dei requisiti nel momento della domanda di inserimento nella futura procedura negoziata, in quanto la Ditta al momento dell’invito non ha ancora sottoscritto o depositato elementi dell’avvalimento.
Si chiede se non sarebbe corretto invitare solamente Imprese che, già nel momento dell’invito, dispongono della qualificazione necessaria.

La categoria di lavori OS6, può essere surrogata dalla presenza di una categoria SOA OG1 di pari classifica necessaria a prescindere che, tale concetto, sia indicato o meno nella lex specialis di gara? Ten. Col. Filippo STIVANI.

E' noto che in una gara a lotti la qualificazione-SOA vada rapportata all’importo del singolo lotto e che, in caso di «ripetizione» art. 63, co.5 Codice (Vs. Parere 1239/2022), si debba tener conto solo del primo importo ad affidamento certo. Tuttavia, si chiede se, poichè nel caso di «opzione» art. 106, co. 1, lett. a) del Codice il valore dell’«opzione» è ricompreso nell’unico contratto che si andrà a stipulare (mentre nella «ripetizione» i contratti sono due, uno certo e l’altro eventuale) e poichè l'operatore è già vincolato ad essa sin dall'inizio (a differenza di quanto accade per ripetizione ex art. 63 del Codice), a Vostro avviso è corretto che la qualificazione-SOA debba essere richiesta sull’ importo totale (quello idoneo a divenire importo di contratto cioè comprensivo di opzione)? Grazie

Gara lavori con categoria prevalente OG2 e scorporabile OS28. In caso di consorzi stabili, il divieto di cumulo alla rinfusa vale solo con specifico riferimento alle lavorazioni della categoria OG2 o anche alle lavorazioni della categoria OS28 ?

Gara lavori:
categoria Prevalente OG1 eseguita in RTI da A per il 60% e B per il 40%
categoria scorporabile OS28 subappaltata al 100 % (subappalto necessario)
E' noto che il concorrente deve possedere con riferimento alla categoria prevalente, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti.

Domanda:
1) è sufficiente che la quota della scorporabile sia posseduta con riferimento alla categoria prevalente dalla mandataria A,

oppure

2) la quota della scorporabile deve essere "coperta in prevalente" per il 60% dalla mandataria e il 40% dalla mandante ?

in caso di risposta affermativa alla domanda n. 1) sarebbe consentivo se invece della mandataria fosse coperta in prevalente dalla sola mandante B?

Grazie

Posto che il D.Lgs. n. 36/2023 non contiene ad oggi una disciplina delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e delle SIOS negli appalti di lavori, si chiede se:
- devono intendersi categorie a qualificazione obbligatoria quelle di cui all'all'art. 12, comma 2, del D.L. n. 47/2014, conv. dalla l. n. 80/2014;
- devono intendersi SIOS le categorie di cui al D.M. 248/2016;
- quale sia ad oggi il limite minimo di importo che deve possedere una categoria diversa dalla prevalente per poter essere evidenziata negli atti di gara come scorporabile, e su quale base normativa.

Se si analizza l’Allegato II.12, all’art. 30 del nuovo codice dei contratti pubblici si vede confermata la previsione del previgente Regolamento, secondo la quale “il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.
Non si ritrova, invece, quando sancito dall’art. dall’art. 12 c.2 lett. a) che consentiva all’aggiudicatario di eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non era in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; Né quanto previsto alla lettera b) del medesimo articolo e comma sopra richiamati.
Si chiede dunque se sia corretto interpretare per il principio “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, che tutte le categorie di opere scorporabili, sia generali che specializzate, dovranno, dal 1° luglio 2023, considerarsi a qualificazione obbligatoria, ovvero l’aggiudicatario, per eseguirle, dovrà essere in possesso della relativa qualificazione, oppure dovrà necessariamente ricorrere al subappalto, fermo restando che concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Come inoltre confermato dall’articolo 2 comma 2 del citato allegato conferma che “La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”, il che fa dedurre che per “eseguire i lavori” è necessario essere in possesso di adeguata qualificazione.
Si chiede inoltre se sia corretto considerare il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 abrogato dal nuovo codice.

Si chiede se, nel nuovo Codice, siano corrette le seguenti affermazioni: 1 - la cat. SOA OG11 può sempre surrogare i singoli lavori, riferiti alle cat. OS3, OS30 e OS28 di pari livello; 2 – al contrario invece, le cat. SOA OS3, OS30 e OS28, non possono mai surrogare la cat. SOA OG11.

Buon giorno,
si chiede conferma che il nuovo codice dei contratti ha fatto venir meno la distinzione tra lavorazioni a qualificazione obbligatoria e a qualificazione non obbligatoria, con il risultato che ora tutte lavorazioni sono a qualificazione obbligatoria (da 150.000,00 euro in su).
Grazie, cordiali saluti.